ECOBONUS 2020

 

Un’opportunità da non perdere….e qualche informazione per non perdersi

Finalmente è stato inserito nella Gazzetta Ufficiale il nuovo “Decreto Rilancio”, studiato appositamente dagli organi preposti  per far ripartire il nostro paese dopo il difficile periodo segnato dall’ emergenza COVID-19.

 

In particolare, l’art. 119 (Incentivi per l’efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) del decreto Rilancio ha definito in 16 commi tutto quel che servirà per fruire del superbonus potenziato al 110% e quindi:

 

 

 

  • l’orizzonte temporale;
  • gli interventi che possono accedere ai superbonus;
  • le condizioni di accesso:
  • i soggetti beneficiari;
  • la cessione del credito;
  • lo sconto in fattura.

 

Scrivici a ecobonus@milanotecnoimpianti.it 

 

Ecobonus e Sisma Bonus al 110%: immediatamente operativi?

Per quanto riguarda la piena operatività dei nuovi Superbonus si ricorda che il Decreto Rilancio è un decreto legge e in quanto tale è immediatamente in vigore nell’attesa della sua conversione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta (quindi entro il 18 luglio 2020). Per la piena operatività si dovranno attendere:

 

  • le disposizioni attuative da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, che stabilirà le modalità attuative e di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati.

 

Ciò premesso, sia per l’ecobonus che per il sisma bonus potenziati al 110% il decreto Rilancio parla di “spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall’1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021“. Ciò significa che si possono già cominciare i lavori perché non è la data di inizio lavori che fa fede per la fruizione delle detrazioni fiscali potenziate ma la data effettiva per il pagamento.

 

CHI PUO’ RICHIEDERLO?

La risposta a questo quesito è contenuta nell’art. n.119, c. 9 del Decreto Rilancio:

Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivita’ di impresa, arti e professioni, su unita’ immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonche’ dagli enti aventi le stesse finalita’ sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa’ che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta’ ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta’ indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Interventi che accedono all’Ecobonus potenziato al 110%

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo [comma 1, lettera a) dell’art. 119];
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati  [comma 1, lettera b) dell’art. 119]:
    • a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
    • a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;
    • geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
    • di microcogenerazione;

 

  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti [comma 1, lettera c) dell’art. 119]:
    • a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;
    • geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
    • di microcogenerazione.
  • tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei suddetti punti [comma 2 dell’art. 119].

 

 

 

COME FUNZIONA?

Il nuovo Ecobonus permette al cliente finale di ottenere una detrazione fiscale spalmata in 5 anni, pari al 110% delle spese sostenute per interventi di miglioramento energetico, effettuati tra il 1 Luglio 2020 e il prossimo 31 Dicembre 2021.

    CONDIZIONI DI ACCESSO PER L’ECOBONUS POTENZIATO AL 110%?

    Per accedere all’ecobonus potenziato al 110% sarà necessario:

    • il rispetto del decreto requisiti minimi (decreto Mise 26 maggio 2015);
    • miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio o, se non possibile (perché si è già nelle prime due classi) il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

    COME SI FA?

    Per prima cosa, bisognerà richiedere ad un professionista la Certificazione Energetica sullo stabile in cui si intende intervenire; quindi, si preparerà un progetto dell’intervento. Dopo la fine dei lavori, con una nuova Certificazione Energetica, si attesterà l’ obbiettivo raggiunto per ottenere l’ Ecobonus del 110%.

    QUALI COSTI E’ POSSIBILE PORTARE IN DETRAZIONE?

    Si applica, dunque, il criterio di cassa con la conseguenza che i nuovi superbonus possano applicarsi anche ai lavori già cominciati prima della pubblicazione del decreto. Stessa considerazione può essere effettuata per i costi relativi:

    • all’impresa di costruzione;
    • ai materiali;
    • alla progettazione.

     

    CESSIONE DEL CREDITO

    Il cliente finale, ha la facoltà di richiedere che la detrazione del 110% sia assorbita all’azienda che ha eseguito gli interventi senza dover pagare nulla.

    LE AZIENDE E I CREDITI…
    Le aziende, dopo aver incassato i crediti potranno scontarsele in 5 anni sulle proprie tasse, oppure, trasferirle ad altre realtà più grosse facendosele monetizzare, oppure ancora, potranno semplicemente darle alla banca.

    PER QUANTO RIGUARDA LE BANCHE….
    Anche in questo caso ad oggi nulla è pronto, ma si sta lavorando a dei pacchetti costituiti ad hoc non solamente nel mondo bancario ma anche nel mondo assicurativo e fondiario per il rientro e la montizzazione dei crediti.

       

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